Art. 1

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In vigore dal 12 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 74, 75, 84 e 98, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 74. - Alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo, entro il numero dei posti stabilito per ciascuna scuola. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 75. - Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria entro i termini che saranno fissati ogni anno dalla facoltà, domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.). Art. 84. - In nessun caso sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 98. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 110, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 105. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 106. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 107. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 108. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 109. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. Insegnamenti del 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. Insegnamenti del 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 110. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 141, 142, 143 e 144, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 141. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 142. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 143. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato, pancreas I; anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva I. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 144. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. La scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. La scuola di specializzazione in chirurgia, di cui agli articoli 145, 146, 147 e 148, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale. La scuola di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 160, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. Gli articoli 161, 162, 163, 164, 165 e 166, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 161. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Art. 162. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 163. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 164. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia e alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione II; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Art. 166. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. L'art. 167, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ematologia generale Art. 167. - La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale. La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti disponibili è di dodici per anno di corso (totale trentasei posti). La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli articoli 170, 171 e 174, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 170. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontoiatrica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 171. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 174. - Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, esaurita la frequenza obbligatoria di tre anni di corso, e superati, al termine di ciascun anno, gli esami di profitto, l'allievo dovrà sostenere, innanzi ad apposita commissione la discussione di una tesi scritta. Gli articoli 187, 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 187. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la cattedra di gerontologia e geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 188. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 189. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica I; biologia della senescenza I; fisiopatologia I; geriatria sociale I; semeiotica I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I. 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); biologia della senescenza II; anatomia e istologia patologica II; fisiopatologia II; geriatria sociale II; semeiotica II; radiologia e radioterapia I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia II; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I; terapia medica I; pratica geriatrica extraospedaliera I. 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica II; terapia medica II; pratica geriatrica extraospedaliera II. Art. 190. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 191. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 192. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 193. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. Art. 194. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 195. - Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 196. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore I; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia e istologia dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III. Art. 197. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi negli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria a patologia cervico-facciale, di cui agli articoli 198, 199, 200, 201, 202 e 203, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. Gli articoli 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 218. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, con i seguenti orientamenti: a) sanità pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. Art. 219. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 220. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 221. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 222. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: a) sanità pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. Art. 223. - Il piano di studi è il seguente: PRIMO BIENNIO 1° Anno: metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia; epidemiologia generale e metodologia; profilassi generale; sociologia medica ed antropologia culturale. 2° Anno: microbiologia ed immunologia II; patologia e clinica delle malattie infettive; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I; demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitarie. SECONDO BIENNIO a) orientamento di sanità pubblica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene dell'età evolutiva; igiene del lavoro; igiene ed assistenza dell'anziano. 4° Anno: igiene dell'edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; medicina di comunità; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo. b) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici; igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 4° Anno: organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunità; assistenza psichiatrica; aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo; aspetti economici della gestione ospedaliera. c) orientamento di igiene del lavoro. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecniche ed economie degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I. 4° Anno: igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni; politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunità. d) orientamento di igiene e medicina scolastica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie dell'età evolutiva; epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva; igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'età evolutiva. 4° Anno: servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza para-scolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale. e) orientamento di laboratorio. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi chimico-fisici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; strumentazioni e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene, accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I. 4° Anno: metodi e dosaggi fisici-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II; strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica. Gli esami relativi alle discipline svolte come insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti: Materie complementari: automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana; geologia applicata all'igiene; idrologia; igiene dei climi tropicali; igiene dei trasporti; igiene militare; igiene rurale; istituzioni di matematiche; micologia; radioprotezionistica. A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università di Modena. I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi da svolgersi durante il secondo biennio. Art. 224. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 230. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 231. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 232. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 233. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 234. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia e microscopia dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi; 10) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 236. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Gli articoli 242, 243, 244, 245 e 246, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 242. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Modena e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Art. 243. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 244. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 245. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 246. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I; patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; microbiologia; epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II; clinica della tubercolosi I; clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I; fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; broncologia; radiologia dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; igiene e legislazione sociale. 3° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II; clinica della tubercolosi II; chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III; clinica della tubercolosi III. Gli insegnamenti complementari saranno scelti dalla scuola tra i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica. I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) ed a turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno. Alla fine del quarto anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola. Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica e in nefrologia. Scuola di specializzazione in chirurgia toracica Art. 254. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 255. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 256. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 257. - La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica. Art. 258. - Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi. Art. 259. - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami. Art. 260. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici; 2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 3) anatomia patologica delle malattie del torace I; 4) anestesia in chirurgia toracica. 2° Anno: 1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio; 2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; 3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino; 4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio; 5) anatomia patologica delle malattie del torace II. 3° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I; 2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici; 3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma; 4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; 5) elementi di fisioterapia respiratoria; 6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace. 4° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II; 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago del mediastino e del diaframma I; 3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici; 4) principi e tecniche della circolazione extracorporea. 5° Anno: 1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II; 3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare. Art. 261. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 262. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi. Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 263. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica cui afferisce la cattedra di nefrologia medica, e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. Art. 264. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Solo per ragioni di forza maggiore, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia o di materia affine disponibili, la facoltà può proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa disciplina. Art. 265. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 266. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 267. - Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. Art. 268. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 269. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale. 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene e ipertensione arteriosa; semeiotica renale II; nefropatie tubolari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica I; farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica II; fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie Art. 270. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 271. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi negli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978 Registro n. 131 Istruzione, foglio n. 48
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