Art. 8
Abrogato8 / 9In vigore dal 1 gen 2027
I soggetti previsti dalle lettere a) e c), dell', che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all' della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi.
Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese nè superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell' è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni nè superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto. Per la opposizione al provvedimento si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell' della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Agli effetti dei precedenti commi si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al penultimo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;627#art-8