Art. 7
Abrogato7 / 9In vigore dal 1 gen 2027
Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti , ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli , ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all' o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell', si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L.
300.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000.
La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente .
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L.
1.500.000.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980 N. 882.
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera e)) che "Restano abrogati: [...] l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;627#art-7