Art. 3
3 / 9In vigore dal 21 ott 1978
Nella ipotesi di tentata vendita, il documento di cui all', in due esemplari, deve indicare gli estremi della targa dell'automezzo col quale si effettua il trasporto e, in luogo del destinatario, la causale "tentata vendita".
All'atto di ogni consegna, chi effettua il trasporto deve emettere, in due esemplari, rilasciandone uno al destinatario, il documento di cui all', individuato con gli estremi della targa dell'automezzo; entrambi gli esemplari debbono essere sottoscritti da chi effettua il trasporto o dal destinatario. Dallo stesso documento debbono risultare anche qualità e quantità dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione.
Il documento di cui al precedente comma si ha per non emesso se non reca gli estremi della targa dell'automezzo.
Al termine delle operazioni, sull'esemplare del documento di cui al primo comma che accompagna i beni debbono essere annotate la natura, qualità e quantità dei beni complessivamente invenduti e, distintamente, di quelli eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione. I due esemplari dello stesso documento debbono essere conservati congiuntamente a cura del mittente.
L'annotazione di cui al comma precedente può essere sostituita con la conservazione del documento di cui al primo comma corredato da quelli di cui al secondo comma ordinati cronologicamente per automezzo.
Il documento emesso con le modalità di cui al primo comma del presente articolo per il trasporto di beni in conto campionario, in luogo del destinatario, deve indicare la causale "beni in conto campionario, non destinati alla vendita"; un esemplare è conservato presso il domicilio fiscale di chi ha emesso il documento. In assenza di variazioni rispetto ai dati in esso indicati, la validità del documento è limitata a un anno dalla data della sua emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;627#art-3