Art. 1

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In vigore dal 5 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni: Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 424 e 426 delle norme generali per le scuole di specializzazione della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 424. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 426. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo). L'ammissione alle scuole di specializzazione è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Non si concedono iscrizioni contemporanee a più scuole. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Gli articoli 440 e 441, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 440. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in pediatria. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 441. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 460, 461, 462 e 463, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 460. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 461. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: a) sanità pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. Art. 462. - Il piano di studi è il seguente: PRIMO BIENNIO 1° Anno: metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia; epidemiologia generale e metodologia; profilassi generale; sociologia medica ed antropologia culturale. 2° Anno: microbiologia e immunologia II; patologia e clinica delle malattie infettive; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I; demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitarie. SECONDO BIENNIO a) Orientamento di sanità pubblica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene dell'età evolutiva; igiene del lavoro; igiene ed assistenza dell'anziano. 4° Anno: igiene edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; medicina di comunità; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo. b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici; igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 4° Anno: organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunità; assistenza psichiatrica; aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo; aspetti economici della gestione ospedaliera. c) Orientamento di igiene del lavoro. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecnica ed economia degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I. 4° Anno: igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni; politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunità. d) Orientamento di igiene e medicina scolastica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie dell'età evolutiva; epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva; igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'età evolutiva. 4° Anno: servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza parascolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale. e) Orientamento di laboratorio. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I. 4° Anno: metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II; strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica. Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti: Materie complementari: automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana; geologia applicata all'igiene; idrologia; igiene dei climi tropicali; igiene dei trasporti; igiene militare; igiene rurale; istituzioni di matematiche; micologia; radioprotezionistica. A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università. I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio. Art. 463. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 464, 465 e 466, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 464. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro, prima facoltà di medicina e chirurgia, Università di Napoli, e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) igiene del lavoro I; 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I; 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I; 2) igiene del lavoro II; 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II; 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II; 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I; 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiobiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro III; 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II; 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 466. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 494, 495, 496, 497 e 498, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 494. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 495. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 496. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 497. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisiokinesiterapia II. Art. 498. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 e 527, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 519. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 520. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 521. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 522. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 523. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 524. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 525. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; anatomia patologica dell'apparato vascolare; semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; semiologia radiologica delle malattie vascolari; vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; terapia chirurgica delle malattie vascolari; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: informatica medica; rianimazione e terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica I; epidemiologia delle malattie vascolari; elementi di legislazione sanitaria comunitaria; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: elementi di bioingegneria applicati al circolo; principi e tecnica di circolazione extracorporea; patologia e clinica vascolare pediatrica II; tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III; terapia intensiva. Art. 526. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 527. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Gli articoli 549, 550, 551, 552 e 553 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 549. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 550. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 551. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 552. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (Comune ai due indirizzi) 1° Anno: batteriologia generale I; tecniche batteriologiche; immunologia generale; genetica dei microorganismi. 2° Anno: batteriologia generale II; antibiotici e chemioterapici; virologia generale; immunologia generale e tecniche immunologiche; dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (Indirizzo medico) 3° Anno: microorganismi patogeni e malattia; batteriologia speciale I; virologia speciale e tecniche virologiche; micologia medica; epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: batteriologia speciale II; sierologia; microbiologia degli alimenti; microbiologia dell'ambiente; protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (Indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: azione patogena dei microorganismi; tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; micologia generale e tecniche micologiche; tecniche virologiche e virologia speciale; protozoologia. 4° Anno: tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; microbiologia industriale; esame microbiologico dell'ambiente; controllo microbiologico degli alimenti; tecniche sierologiche. Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 553. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio: Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 561. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Art. 562. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 563. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla commissione di esami di Stato. Art. 564. - L'ammissione alla scuola avviene a seguito del concorso per titoli ed esami. Art. 565. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di diciotto (sei per anno di corso). Art. 566. - Per nessun motivo il corso di tre anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai tre anni di corso. Art. 567. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori e le esercitazioni. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 568. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, compreso un esame complementare a scelta per anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di diabetologia e malattie del ricambio. Art. 569. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e citomorfologia funzionale; elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; patologia molecolare; fisiopatologia clinica del diabete e malattie del ricambio; elementi di biometria e di statistica (complementare); auxologia e auxopatie metaboliche (complementare). 2° Anno: patologia sperimentale metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; clinica del diabete e delle malattie del ricambio I; medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); fisiologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: clinica del diabete e delle malattie del ricambio II; farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); terapia chirurgica del diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). Gli articoli 646, 647 e 648, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 646. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 647. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; clinica neurochirurgica I. 2° Anno: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurofisiologia clinica; clinica neurochirurgica II. 3° Anno: neuroanestesia e rianimazione; neuroradiologia I; neuropatologia; clinica neurochirurgica III. 4° Anno: neuroradiologia II; neurotraumatologia; tecniche operatorie I; clinica neurochirurgica IV. 5° Anno: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile; tecniche operatorie II; clinica neurochirurgica V. Art. 648. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 649, 640, 651 e 652, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 649. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 650. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. Insegnamenti del 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. Insegnamenti del 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 652. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. La scuola di specializzazione in oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. L'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; anestesiologia I; tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; esercitazioni pratiche. 2° Anno: anestesiologia II; terapia antalgica; rianimazione I; esercitazioni pratiche. 3° Anno: rianimazione II; tecniche speciali di anestesia; tecniche speciali di rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialità; esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. L'ordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, è soppresso dal seguente: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: a) sanità pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. Il piano di studi è il seguente: PRIMO BIENNIO 1° Anno: metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia; epidemiologia generale e metodologia; profilassi generale; sociologia medica ed antropologia culturale. 2° Anno: microbiologia ed immunologia II; patologia e clinica delle malattie infettive; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I; demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitaria. SECONDO BIENNIO a) Orientamento di sanità pubblica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene dell'età evolutiva; igiene del lavoro; igiene e assistenza dell'anziano. 4° Anno: igiene edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; medicina di comunità; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo. b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici; igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliere; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 4° Anno: organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunità; assistenza psichiatrica; aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo; aspetti economici della gestione ospedaliera. c) Orientamento di igiene del lavoro. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecnica ed economia degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I. 4° Anno: igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni; politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunità. d) Orientamento di igiene e medicina scolastica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie dell'età evolutiva; epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva; igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'età evolutiva. 4° Anno: servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza parascolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale. e) Orientamento di laboratorio. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; strumentazione e metodologia chimicocliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I. 4° Anno: metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II; strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica. Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti: Materie complementari: automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana; geologia applicata all'igiene; idrologia; igiene dei climi tropicali; igiene dei trasporti; igiene militare; igiene rurale; istituzioni di matematica; micologia; radioprotezionistica. A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università. I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1978 Registro n. 127 istruzione, foglio n. 391
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;809#art-1