Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 385, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel modo seguente:
L'ordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1255, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1978
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 49
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;753#art-1