Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 7 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. L'art. 383, sesto comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 42 per tutti i cinque anni di corso. Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 416. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 417. - La durata del corso è di cinque anni. Il numero massimo degli specializzandi ammessi potrà essere di 60 complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 418. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione all'annuale esame di profitto relativo alle materie svolte. Il superamento di detto esame sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 419. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografia specialistica I; 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale I; 3) anatomia ed istologia patologica I; 4) patologia chirurgica I. 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografia specialistica II; 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale II; 7) anatomia ed istologia patologica II; 8) patologia chirurgica II; 9) semeiotica chirurgica I; 10) radiologia e medicina nucleare I; 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica I. 3° Anno: 12) patologia chirurgica III; 13) semeiotica chirurgica II; 14) radiologia e medicina nucleare II; 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica II; 16) clinica e terapia chirurgica I; 17) tecniche operatorie I. 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica III; 19) radiologia e medicina nucleare III; 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica III; 21) clinica e terapia chirurgica II; 22) tecniche operatorie II; 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica e terapia chirurgica III; 26) tecniche operatorie III; 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva. Art. 420. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e dovranno inoltre sostenere una prova clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 65
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;724#art-1