Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
L'art. 383, sesto comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 42 per tutti i cinque anni di corso.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 416. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 417. - La durata del corso è di cinque anni.
Il numero massimo degli specializzandi ammessi potrà essere di 60 complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 418. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione all'annuale esame di profitto relativo alle materie svolte. Il superamento di detto esame sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 419. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi:
1° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografia specialistica I;
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale I;
3) anatomia ed istologia patologica I;
4) patologia chirurgica I.
2° Anno:
5) anatomia descrittiva e topografia specialistica II;
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale II;
7) anatomia ed istologia patologica II;
8) patologia chirurgica II;
9) semeiotica chirurgica I;
10) radiologia e medicina nucleare I;
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica I.
3° Anno:
12) patologia chirurgica III;
13) semeiotica chirurgica II;
14) radiologia e medicina nucleare II;
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica II;
16) clinica e terapia chirurgica I;
17) tecniche operatorie I.
4° Anno:
18) semeiotica chirurgica III;
19) radiologia e medicina nucleare III;
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica III;
21) clinica e terapia chirurgica II;
22) tecniche operatorie II;
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
25) clinica e terapia chirurgica III;
26) tecniche operatorie III;
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.
Art. 420. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 65
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;724#art-1