Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 dic 1978
La rettifica di cui al precedente e le variazioni di cui al successivo hanno effetto dal 15 giugno 1976.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 20
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;717#art-3