Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 dic 1978
La rettifica di cui al precedente e le variazioni di cui al successivo hanno effetto dal 15 giugno 1976. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 20
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