Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 dic 1978
Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere attività nell'ambito portuale. Le somministrazioni dei finanziamenti previsti dal comma precedente sono autorizzate previo parere favorevole dell'Ente. Alle imprese di cui al primo comma del presente articolo sono altresì estese, con la procedura indicata dal comma precedente, le provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1957, n. 742, e successive modificazioni. Per quanto concerne le agevolazioni tributarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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