Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 5 dic 1978
I limiti dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste sono quelli risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto, comprese le aree acquisite per effetto di interramenti di specchi acque contigui. Restano in vigore tutte le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio o l'amministrazione dei punti franchi del porto franco di Trieste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-6