Art. 4
4 / 12In vigore dal 5 dic 1978
Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le procedure in vigore:
a) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso di beni demaniali marittimi non destinati a servizi portuali, nonché quelli relativi alla concessione per lo esercizio dei servizi indicati al precedente ;
b) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'Ente, previste dal codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente previsto dall' della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 822, può essere destinato anche al ripianamento del disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 1977 nella gestione dell'Ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-4