Art. 2
2 / 12In vigore dal 5 dic 1978
Oltre a provvedere ai compiti di cui all' e ferme restando le competenze previste dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, l'Ente ha il compito di:
1) formulare e proporre il piano di organizzazione territoriale, portuale ed industriale, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;
2) concorrere alla realizzazione ed al completamento del sistema infrastrutturale di trasporto marittimo;
3) partecipare, con la regione e con gli altri enti interessati, alla elaborazione degli strumenti urbanistici locali e comprensoriali relativi alle aree gravitanti sul porto, compresa la zona franca prevista dall' dell'accordo di cui al precedente ;
4) adottare i provvedimenti di esproprio, con i criteri e le procedure previste per l'Ente zona industriale di Trieste, istituito con legge 21 aprile 1969, n. 163;
5) concorrere nell'attività di protezione del mare Adriatico dall'inquinamento, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;
6) provvedere alla disciplina - con potere di regolamentazione, di determinazione delle tariffe, nonché di rilascio delle concessioni relative - di tutti i servizi connessi con l'uso dei beni demaniali marittimi, con l'attività di riparazione, carenaggio, rimorchio e rifornimento delle navi e di tutte le operazioni portuali indicate dall'art. 108 del codice della navigazione;
7) assumere in forma diretta la progettazione e la esecuzione di tutte le opere marittime e portuali nella propria circoscrizione territoriale;
8) provvedere ai servizi idrici, di illuminazione e di pulizia del porto, di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento degli specchi acquei compresi nella circoscrizione, nonché all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie portuali a carico dello Stato;
9) effettuare studi, anche in collaborazione con gli istituti specializzati, volti ad accertare possibili criteri di collaborazione economica nel sistema dei trasporti internazionali al fine di predisporre strategie ed iniziative di coordinamento portuale e di organizzazione del territorio per un ruolo comune nell'Adriatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-2