Art. 12
12 / 12In vigore dal 5 dic 1978
Sono abrogate le disposizioni contenute nell', ultimo comma, nell', punto 2, commi secondo e terzo, punto 3, nell', punto 4 e punto 7, lettere b), c) ed e) e punto 8, e nell'art. 16, primo comma, lettere b) e c) e secondo comma della legge 9 luglio 1967, n. 589.
Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni di legge contrarie od incompatibili con la natura delle funzioni dell'Ente stabilite negli del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - STAMMATI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-12