Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 5 dic 1978
L'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente: Art. 14 - (Atti soggetti a controllo). - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti: a) le materie oggetto del regolamento organico del personale; b) le tasse e le soprattasse di cui all'; c) le norme e le tariffe di cui all', n. 7, lettera a). Le deliberazioni di cui all', n. 7, lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all', n. 9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime. Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta. Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato. Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-11