Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975; Considerato che ai sensi e per gli effetti dell' della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi; Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' della su citata legge n. 73 di ratifica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e della marina mercantile; Decreta: . In attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e nel quadro di una organica programmazione marittima e portuale, l'Ente autonomo del porto di Trieste, istituito con legge 9 luglio 1967, n. 589 - anche in vista di una integrazione degli scali della regione Friuli-Venezia Giulia e di una ristrutturazione dell'Ente medesimo con successivo apposito provvedimento legislativo - partecipa e concorre alla realizzazione di una stretta e permanente cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord. In armonia con la sua natura di ente pubblico economico, esso è organizzato sulla base dei principi della imprenditorialità dell'azione e della autonomia patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.
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