Art. 6
Titolo II

Art. 6

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In vigore dal 2 dic 1978
L'articolo V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo: "Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente: 1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia; 2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia; 3) un rappresentante dell'intendenza di finanza; 4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste; 5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste; 6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche; 7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; 9) un rappresentante della provincia; 10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste; 11) due rappresentanti del comune di Trieste; 12) un rappresentante del comune di Muggia; 13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle; 14) un rappresentante della comunità montana; 15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali; 17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie; 18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani; 19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti; 20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti; 21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-6