Titolo II
Art. 6
6 / 9In vigore dal 2 dic 1978
L'articolo V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:
"Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:
1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;
3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;
4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;
5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;
6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;
7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
9) un rappresentante della provincia;
10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
11) due rappresentanti del comune di Trieste;
12) un rappresentante del comune di Muggia;
13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;
14) un rappresentante della comunità montana;
15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;
17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;
18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;
19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;
21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-6