Titolo II
Art. 5
5 / 9In vigore dal 2 dic 1978
I compiti e le facoltà conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, vengono estesi anche alle aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione economica.
Oltre alla facoltà di cui all'articolo III dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, all'Ente zona industriale di Trieste è attribuito il compito di designare i tre propri rappresentanti nel comitato misto italo-jugoslavo di cui all' del protocollo sulla zona franca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-5