Art. 2
Titolo I

Art. 2

2 / 9
In vigore dal 2 dic 1978
Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuerà richiesta in relazione alle effettive esigenze e ne stabilirà l'utilizzazione, sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-2