Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvati con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificati con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
enzimologia;
anatomia radiologica;
oftalmologia pediatrica;
otoneurologia;
chirurgia sperimentale.
Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
chimica dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
complementi di chimica tossicologica.
Art. 91 - il tredicesimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, zoologia, fisiologia generale e fisica sperimentale, comportano due distinti esami, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 64
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;698#art-1