Statuto›Capo I
Art. 7
7 / 29Indennità di buonuscita
In vigore dal 28 mag 2000
L'indennità di buonuscita è corrisposta, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti, al militare con almeno nove anni di servizio effettivo alla data di cessazione definitiva dal servizio nel Corpo,
Nei casi di collocamento in congedo per infermità contratta e dipendente da causa di servizio l'indennità è ugualmente corrisposta anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di nove anni.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000.
Nei casi di collocamento in congedo per infermità contratta e dipendente da causa di servizio, se il militare non ha compiuto un periodo di servizio di nove anni l'indennità è ugualmente corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualità.
La misura dell'indennità per ciascun anno di servizio utile è calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio a tale effetto nell'anno finanziario cui è corrisposta per il coefficiente 0,0000347.
Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo l'indennità minima da corrispondere è ragguagliata a dieci annualità.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 aprile 2000 (in G.U. 13/05/2000, n. 110) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la soppressione del comma 9 del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "il settimo e l'ottavo comma, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal primo gennaio 1998, la misura dell'indennita' spettante al militare per ogni anno di servizio utile e' determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il sessantacinque per cento delle entrate di cui all'art. 18, secondo comma, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennita', dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo. Se il quoziente di cui al settimo comma, e' inferiore di oltre il dieci per cento al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva speciale, nei limiti del trenta per cento della consistenza della riserva stessa. Se il quoziente di cui al settimo comma e' invece superiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente e' destinata al fondo di riserva speciale. La misura dell'indennita' stabilita dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto e' definitiva. Nel caso in cui il quoziente indicato dal settimo comma sia inferiore di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del ricorso al fondo di riserva speciale di cui all'ottavo comma, al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale indennita' e' attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a raggiungere tale percentuale, e' effettuato nei tre anni successivi destinando integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al nono comma. Se tali eccedenze non si verificano nel triennio l'indennita' gia' percepita assume carattere definitivo. L'utilizzo delle eccedenze avviene con priorita' nei confronti dei militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti. Il termine di raffronto di cui all'ottavo, nono e decimo comma e' costituito: a) per l'anno 1998, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1997; b) per l'anno 1999, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1998; c) per l'anno 2000, dalla media delle misure delle indennita' determinate per gli esercizi 1998 e 1999. Entro centoventi giorni dall'acquisizione degli elementi necessari per la liquidazione dell'indennita', compresa l'aliquota d'imposta da applicare come determinata dall'ente liquidatore del trattamento principale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto all'avente diritto un acconto pari al trenta per cento dell'importo dell'indennita' calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio precedente alla cessazione"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-7