Statuto›Capo I
Art. 5
5 / 29Assicurazioni ed indennizzi
In vigore dal 22 dic 1978
L'assicurazione dei militari addetti a servizi particolarmente rischiosi può essere stipulata sulla vita e sull'invalidità dei medesimi o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato.
L'istituto assicuratore è scelto a mezzo di apposita licitazione privata nei modi di legge.
Nel caso in cui il militare, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere, abbia contratto grave invalidità permanente, dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego, il Fondo interviene a suo favore concedendo uno speciale indennizzo.
Anche ai superstiti di militari deceduti in attività di servizio, per infortunio non riconosciuto come dipendente da causa di servizio può essere concesso uno speciale indennizzo.
Annualmente in sede di delibera del bilancio di previsione sarà stabilita l'entità dei due indennizzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-5