Art. 24 · Uffici di segreteria e cassa
StatutoCapo IV

Art. 24

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Uffici di segreteria e cassa

In vigore dal 22 dic 1978
Agli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione finanziaria e l'amministrazione del patrimonio del Fondo provvede l'ufficio di segreteria diretto dal segretario del consiglio di amministrazione, ufficiale superiore della guardia di finanza, di cui al secondo comma dell' e dell' dello statuto. Un ufficiale o un maresciallo è preposto alla cassa del Fondo, alle dirette dipendenze del capo dell'ufficio di segreteria. Segretario e cassiere sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. L'ufficio di segreteria e la cassa funzionano presso il comando generale della guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-24