Statuto›Capo IV
Art. 20
20 / 29Bilancio di previsione
In vigore dal 28 mag 2000
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro il mese di ottobre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo. La struttura del bilancio è impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui ai precedenti .
Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nelle varie categorie di entrate e di spese, ne delibera il contenuto definitivo unitamente alla relazione illustrativa e lo comunica al collegio dei revisori per l'esame di sua competenza.
Entro il mese di novembre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui all'. La struttura del bilancio è impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli .
Note all'articolo
- Il Decreto 5 aprile 2000 (in G.U. 13/05/2000, n. 110) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che i commi quinto e sesto del presente articolo, sono sostituiti come segue: "Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme, nei singoli capitoli di entrate e di spese, e lo approva unitamente alla relazione illustrativa. Entro dieci giorni dalla data della delibera, il bilancio, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed alla Corte dei conti - Sezione controllo enti."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-20