Art. 2 · Assistenza agli orfani
StatutoCapo I

Art. 2

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Assistenza agli orfani

In vigore dal 8 gen 1979
L'assistenza agli orfani si attua con la erogazione di contributi per rette di convitto, semiconvitto o per la frequenza di scuole ed istituti di istruzione statali, con l'ammissione in colonie marine e montane e con altri interventi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica. L'assistenza è prestata ai figli legittimi, legittimati e adottivi dei militari del Corpo nonché a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità. Essa è subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti. Possono godere dell'assistenza, in ordine di precedenza: a) gli orfani dei militari caduti nell'adempimento del dovere; b) gli orfani dei militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso; c) gli orfani dei militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per causa di servizio; d) gli orfani dei militari congedati per riforma a causa di malattia contratta in servizio e per causa di esso; e) gli orfani dei militari che siano deceduti dopo la cessazione dal servizio ed abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio. In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza assoluta coloro i quali sono orfani anche di madre. Godono di precedenza gli orfani la cui madre per malattia o per gravi menomazioni fisiche non sia più idonea a provvedere alla loro educazione. Contributi per rette di convitto o semiconvitto presso collegi convenzionati possono essere elargiti, se le possibilità finanziarie del Fondo lo consentono ed in misura non superiore alla metà dell'ammontare globale della retta, ai figli dei militari del Corpo che siano stati dichiarati permanentemente inabili per lesioni o per infermità riportate in servizio e per causa di servizio. I contributi di cui al comma precedente, non superiori ad un quarto dell'ammontare globale della retta, possono essere concessi ai figli dei militari del Corpo in servizio che siano orfani di madre o la cui madre per malattia o gravi menomazioni fisiche non sia più in grado di provvedere alla loro educazione per un periodo di tempo non inferiore ad un intero anno scolastico. Possono essere ammessi nei collegi gli assistibili che abbiano età non inferiore a sei anni e non superiore a quindici al 31 dicembre dell'anno di ammissione quando debbano continuare un corso di studio già intrapreso con buon profitto e vi sia, di norma, rispondenza tra l'età del candidato all'assistenza e gli studi già compiuti. L'assistenza è consentita fino alla conclusione della istruzione di secondo grado ma non oltre il termine dell'anno scolastico nel corso del quale l'assistito compie il ventesimo anno di età. Prima di tale termine ne può essere disposta la sospensione o la cessazione per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione o nel caso il genitore vivente contragga nuove nozze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-2