Statuto›Capo III
Art. 18
18 / 29Entrate
In vigore dal 22 dic 1978
Le entrate del Fondo sono correnti e in conto capitale.
Le entrate correnti sono costituite da:
a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.);
b) proventi istituzionali attribuiti al Fondo dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168, e da qualsiasi altra disposizione precedente che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della guardia di finanza nonché dagli della legge 15 novembre 1973, n. 734;
c) entrate eventuali e diverse.
Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprietà, da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali.
Le entrate di cui al primo comma del presente articolo vanno tenute distinte da quelle di cui il Fondo ha soltanto la temporanea disponibilità e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilità speciali quali proventi della vendita del periodico "Il Finanziere" ed altre simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-18