Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 16 nov 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 13
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