Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 nov 1978
Dopo l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 110-bis - (Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico). - L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purchè tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità. La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi nè vicino ai bordi della rete, nè in prossimità di relinghe, cuciture e giunzioni". "Art. 110-ter - (Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi). È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco. È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino. È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno". "Art. 110-quater - (Deroghe). - Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - BONIFACIO - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 10
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