Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3, ultimo comma, lettera a), della legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, che delega il Governo ad emanare le norme necessarie a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione di testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia; Consultata la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la lettera in data 14 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale si chiede il parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione degli accordi italo-jugoslavi di Osimo; Considerato che la predetta commissione non si è espressa nel termine prescritto e che quindi si prescinde dal parere da esprimere ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della citata legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione; Decreta: . È autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 228 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.985 milioni nell'anno finanziario 1979, di lire 2.150 milioni nell'anno finanziario 1980 e di lire 1.637 milioni nell'anno finanziario 1981 per spese e contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine.
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