Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 lug 1980
In relazione ai particolari, impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati: fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. Il limite di cui sopra può essere aumentato: di 3 ore mensili: a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale; b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o postdiploma; c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa; d) per le scuole funzionanti con doppi turni; di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare; di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974; n. 416; di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali. Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti. Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili. La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 54, comma 7) che a decorrere dal 1 aprile 1979, l'articolo 4 del presente decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e' modificato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-4