Art. 2
2 / 15In vigore dal 11 ott 1978
I provveditori agli studi, nonché il sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle località ladine per il personale a carico dello Stato, autorizzeranno, sentito il consiglio scolastico provinciale, il lavoro straordinario eventualmente occorrente alle singole istituzioni scolastiche, su proposta motivata dei rispettivi capi di istituto da effettuarsi nell'ambito della programmazione annuale della vita e dell'attività della scuola, deliberata dal consiglio di circolo o di istituto.
Le singole autorizzazioni dovranno indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dalla amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene prevista l'esecuzione del lavoro straordinario ed il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.
Prima dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, la competente autorità scolastica provinciale espone ad un'apposita delegazione sindacale gli elementi conoscitivi ed i criteri generali ai quali intende informare i provvedimenti medesimi.
La delegazione suddetta, che è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base nazionale, formula eventuali osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-2