Art. 15
15 / 15In vigore dal 11 ott 1978
Nella prima applicazione della nuova disciplina gli eventuali conguagli per la corresponsione delle nuove tariffe orarie dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel periodo dal 1 gennaio 1978 alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno consentiti in relazione alle ore autorizzate ed effettivamente rese nel predetto periodo pregresso e, comunque, nel rispetto del limite globale delle ore annuali autorizzabili ed a condizione che nei mesi successivi rimanga in bilancio una disponibilità finanziaria non inferiore, per ciascun mese, alla metà del dodicesimo della spesa totale normalmente utilizzabile per i fini di cui trattasi.
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 462.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 54
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-15