Art. 13
13 / 15In vigore dal 11 ott 1978
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna istituzione universitaria ed il cui ammontare non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale in servizio, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate nell'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore.
In via transitoria e per non oltre un triennio a decorrere dal 1 gennaio 1978, le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie saranno effettuate sulla base di 140 ore annue pro capite, integrate come segue sulla base del rapporto percentuale fra popolazione studentesca e personale non docente in servizio, con esclusione, ai fini di tale calcolo, del personale che fruisce dei benefici previsti dalla legge 16 maggio 1974, n. 200:
inferiore al 2 per cento.................. + 30 per cento
inferiore al 3 per cento.................. + 25 per cento
inferiore al 4 per cento.................. + 20 per cento
inferiore al 5 per cento.................. + 15 per cento
inferiore al 6 per cento.................. + 10 per cento
Per quanto concerne la distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno e l'eventualità di prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti sopra indicati, si applicano le norme e le procedure dei precedenti , secondo e terzo comma, e . Le relazioni in essi richieste saranno predisposte dai rettori o direttori delle istituzioni universitarie.
Possono consentirsi ulteriori deroghe al disposto del comma secondo del citato con espresso motivato provvedimento, salvo in ogni caso, il limite annuo di ore e di spesa.
Per i progetti di ricerca le richieste devono essere correlate al personale impiegato ed al tempo previsto nel programma.
Non potranno essere richieste deroghe ai limiti normali per personale che fruisce della citata legge 16 maggio 1974, n. 200, per il quale valgono i limiti normali di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-13