Art. 11
11 / 15In vigore dal 11 ott 1978
Per le istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; può essere altresì assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare per particolari lavori una tantum, quantitativamente definibili.
Il decreto di cui al precedente comma dovrà indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dall'amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene richiesta la esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per fronteggiare le straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro nonché l'ammontare della spesa.
Al termine di ogni periodo autorizzato l'amministrazione, sulla base dei dati comunicati dai provveditori agli studi in ordine ai risultati conseguiti, presenterà una circostanziata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-11