Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le modifiche proposte dagli organi accademici dell'Università di Trieste;
Riconosciuta la particolare necessità di modificare le tabelle II e VII dell'ordinamento didattico universitario;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio può rilasciare anche la laurea in scienze statistiche ed attuariali, il cui ordinamento è riportato nella tabella VII.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;773#art-1