Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1977, n. 817; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 74, relativo al corso di laurea in scienze forestali, è soppresso e sostituito dal seguente. Art. 74. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall' della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Insegnamenti fondamentali: 1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale); 2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale); 3) assestamento forestale; 4) botanica forestale; * 5) botanica generale; * 6) botanica sistematica; 7) chimica forestale; 8) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica; * 9) chimica organica; 10) costruzioni forestali (semestrale); 11) dendrometria (semestrale); 12) economia ed estimo forestale; * 13) fisica; 14) industrie chimico-forestali (semestrale); 15) legislazione forestale; * 16) matematica; * 17) mineralogia e geologia; 18) patologia vegetale forestale; * 19) principi di economia politica e di statistica; 20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 21) selvicoltura II (selvicoltura speciale); 22) sistemazioni idraulico-forestali; 23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata); 24) topografia; 25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura; * 26) zoologia generale. Insegnamenti complementari: 1) agronomia montana; 2) allevamenti minori in zone montane (semestrale); 3) alterazioni del legname (semestrale); 4) conservazione della natura e delle sue risorse; 5) difesa dagli inquinamenti (semestrale); * 6) ecologia; 7) ecologia zootecnica; 8) economia di mercato dei prodotti forestali; 9) elementi di idraulica e di idrologia; 10) fisiologia degli alberi forestali (semestrale); 11) geologia applicata; 12) idrologia forestale; 13) meccanizzazione forestale; 14) microbiologia forestale; 15) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale); 16) pedologia forestale; 17) pianificazione ecologica del territorio; 18) protezione dagli incendi boschivi (semestrale); 19) protezione della natura e riassetto del paesaggio; 20) selvicoltura industriale ed alberature; 21) tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale) 22) tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio; 23) vivaistica forestale e rimboschimento; 24) zoologia venatoria. Le materie contrassegnate con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie. Sono inoltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale. L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà. Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta. Gli esami di profitto sono orali; ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1978 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 48
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