Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 138, 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 138. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in urologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola tutti i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di 5 anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di 9 per anno di corso e complessivamente di 45 iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 139. - Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:
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Insegnamenti | Esami
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Primo anno |Primo anno
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1) Anatomia sistematica e |1) Anatomia sistematica e
topografica dell'apparato urinario|topografica dell'apparato urinario
e genitale maschile |e genitale maschile
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2) Fisiologia dell'apparato |2) Fisiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile |urinario e genitale maschile
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3) Batteriologia in urologia |3) Batteriologia in urologia
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4) Semeiotica funzionale e |
strumentale dell'apparato |
uro-genitale I |
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Secondo anno |Secondo anno
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1) Semeiotica funzionale e |1) Semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato |strumentale dell'apparato
uro-genitale II |uro-genitale
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2) Le nefropatie mediche |2) Le nefropatie mediche
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3) Anatomia chirurgica |3) Anatomia chirurgica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile |maschile
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4) Patologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I |
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5) Radiologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I |
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Terzo anno |Terzo anno
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1) Patologia dell'apparato |1) Patologia dell'apparato
urinario e genitale maschile II |urinario e genitale maschile
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2) Radiologia dell'apparato |2) Radiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile II |urinario e genitale maschile
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3) Le affezioni cutanee e veneree |3) Le affezioni cutanee e veneree
nei riguardi dell'urologia |nei riguardi dell'urologia
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4) Andrologia |4) Andrologia
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Quarto anno |Quarto anno
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1) Anatomia ed istologia |1) Anatomia ed istologia
patologica dell'apparato urinario |patologica dell'apparato urinario
e genitale maschile |e genitale maschile
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2) Farmacoterapia delle affezioni |2) Farmacoterapia delle affezioni
uro-genitali |uro-genitali
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3) Anestesia e trattamento |3) Anestesia e trattamento
pre-post operatorio del malato |pre-post-operatorio del malato
urologico |urologico
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4) Nefrologia chirurgica |4) Nefrologia chirurgica
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5) Clinica urologica I |
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6) Procedimenti di chirurgia |
endoscopica I |
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7) Interventi e procedimenti |
operatori sullo apparato urinario |
e genitale maschile I |
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Quinto anno |Quinto anno
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1) Clinica urologica II |1) Clinica urologica
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2) Patologia e clinica urologica |2) Patologia e clinica urologica
infantile |infantile
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3) Urologia ginecologica |3) Urologia ginecologica
---------------------------------------------------------------------
|4) Interventi e procedimenti
4) Procedimenti di chirurgia |operatori sullo apparato urinario
endoscopica II |e genitale maschile
---------------------------------------------------------------------
5) La chirurgia dell'intestino |
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6) La chirurgia vascolare |
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7) Interventi e procedimenti |
operatori sull'apparato urinario e|
genitale maschile II. |
Art. 140. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in urologia sono così fissate:
immatricolazione.................... L. 12.000 tassa annuale di iscrizione.............. L. 200.000 soprattassa annuale di esame.............. L. 16.000 contributi annui di laboratorio............ L. 14.000 tassa di diploma.................... L. 20.000
L'art. 163, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 163. - La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di 20 al primo anno di corso per un totale di 70 nei sette anni di corso (4 anni di radiologia e 3 anni di radiologia diagnostica).
L'art. 215, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 215. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso la clinica psichiatrica. Il numero degli iscritti è di 4 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 16.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 54
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;716#art-1