Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunità di concedere la bandiera di guerra al comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
È concessa la bandiera di guerra al comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
La bandiera sarà custodita presso il suddetto comando.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1978
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1978
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;671#art-1