Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di magistero dell'Università di Perugia; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del 14 marzo 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicate venga assegnato alla cattedra di letteratura latina IV (corso sdoppiato) della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Perugia del 9 maggio 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura latina IV (corso sdoppiato) dell'Università di Roma; Considerate che il posto di assistente ordinario della cattedra di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Anna Pasquazi Bagnolini e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di letteratura latina IV (corso sdoppiato) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di magistero dell'università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, e attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Anna Pasquazi Bagnolini, alla cattedra di letteratura latina IV (corso sdoppiato) della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1978 Registro n. 114 Istruzione, foglio n. 44
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