Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, con il quale fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari; Considerato che il posto suddetto è disponibile dal 1 gennaio 1976, data in cui fu nominato professore straordinario l'ultimo assistente titolare dott. Francesco Cesare Casula; Accertata che alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari non ci sono assistenti in soprannumero che possano assorbire il posto di cui trattasi; Ritenuta la necessità ed opportunità di provvedere alla utilizzazione del posto prima del 31 ottobre 1978, data di andata ad esaurimento del ruolo degli assistenti, così come previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la nota n. 3376 del 27 maggio 1978, con cui il direttore dell'istituto di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona fa presente l'assoluta mancanza di posti di assistente a tutti gli insegnamenti che afferiscono all'istituto stesso e come tale mancanza si rifletta in maniera negativa sulla didattica e la ricerca; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, è recuperato.
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