Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, che ha abolito l'insegnamento del latino nella scuola media; Considerata l'opportunità di modificare in conseguenza il programma di insegnamento del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: I programmi di studio del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 settembre 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1978 Registro n. 139 Istruzione, foglio n. 389
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