Art. 2
2 / 2In vigore dal 11 mar 1979
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1978
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 221
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-18;988#art-2