Art. 9 · Revoca dell'indulto

Art. 9

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Revoca dell'indulto

In vigore dal 5 ago 1978
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto noi colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;413#art-9