Art. 10 · Termine di efficacia dei benefici

Art. 10

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Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 5 ago 1978
L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;413#art-10