Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 ott 1978
All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma: "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell' del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571#art-3