Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 giu 1982
In sede di prima costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina: 1) il commissario del Governo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto indice le elezioni dei rappresentanti del personale fissandone la data non oltre i successivi sessanta giorni: 2) il commissario del Governo, d'intesa con la rappresentanza della provincia di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sceglie i componenti della commissione elettorale provinciale tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico proposti dalle confederazioni sindacali di cui all', lettera a); NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 1982, N. 327 NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 1982, N. 327 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 53

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-11