Art. 7
7 / 7In vigore dal 28 lug 2001
Per lo svolgimento da parte della regione delle funzioni amministrative ad essa delegate con il presente decreto, sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma che viene stabilita annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 1
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-7