Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 lug 2001
Sono trasferite alla regione le sezioni catasto terreni ed urbano degli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle finanze provvederà, d'intesa con la regione, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso presso gli uffici tecnici erariali di cui al primo comma addetto allo svolgimento delle funzioni delegate alla regione ai sensi del precedente . Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo. La regione, tra il personale che chiede il trasferimento, individua nei limiti del contingente, di cui al secondo comma, i dipendenti da trasferire nel ruolo regionale o comunque alle dipendenze della regione, con precedenza del personale che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni delegate alla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di ristrutturazione del servizio e del personale in relazione alle funzioni delegate alla regione, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai servizi catastali. Al personale trasferito alla regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione delle finanze e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene, nonché il ruolo locale della stessa amministrazione di cui alla tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-6