Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 lug 2001
La regione comunica i dati e le notizie relative alla materia delegata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero delle finanze.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-5