Art. 2
2 / 7In vigore dal 28 lug 2001
In relazione alla delega di cui all'articolo precedente, è attribuita alla regione la potestà di emanare, nella materia delegata, norme legislative di organizzazione e di spesa, nonché norme di attuazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari.
Le leggi della regione non possono in ogni caso pregiudicare la disciplina dei rapporti giuridici privati e l'esercizio della potestà tributaria statale.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-2