Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 mar 1979
Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale. L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall' del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale. Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.
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